Project financing è una locuzione evocata in tutti quei casi in cui mancano le risorse pubbliche per la realizzazione di opere pubbliche. Il project financing, la cui traduzione letterale è finanza di progetto, è una forma di finanziamento tramite la quale le pubbliche amministrazioni possono, infatti, ricorrere a capitali privati per la realizzazione di progetti e opere ad uso pubblico. Le spese per la realizzazione di un’opera pubblica possono essere sostenute totalmente o parzialmente da privati.
La finanza di progetto viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la Legge n. 415 del 18 novembre 1998 (art.37-bis), emanata a parziale riforma della legge quadro in materia di lavori pubblici n.109/1994, più nota come legge Merloni. La norma riprende un metodo anglosassone anche se una primitiva forma di project financing viene avviata in Italia nel secondo dopoguerra con la realizzazione della rete autostradale da parte della società autostrade (concessionario).
Il pedaggio, in questo caso, rappresenta l’introito dell’imprenditore a fronte degli investimenti conseguiti. I vantaggi di questa collaborazione tra pubblico e privato sono reciproci. Le pubbliche amministrazioni possono portare a compimento interventi importanti non consentiti dalle disponibilità finanziarie. L’investitore privato ottiene la concessione per la redditività dell’opera realizzata. La costruzione dell’opera può avvenire solo dopo l’analisi svolta da istituti di credito che prende in esame la capacità del progetto di essere redditizio. Sono oggetto di valutazione i costi di costruzione e gli introiti legati al bacino di utenza dell’opera.
Il titolo IV del nuovo codice degli appalti denominato “La finanza di progetto” affronta dall’art.193 il tema delle procedure di affidamento e delle società di scopo. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. Gli investitori istituzionali possono formulare le predette proposte salva la necessità, nella successiva gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi.

L’ente concedente valuta tempestivamente la fattibilità della proposta, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente ed è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte.
Nel bando l’ente concedente dispone che il promotore possa esercitare il diritto di prelazione. Il bando può disporre che, in alternativa al diritto di prelazione, venga riconosciuto al promotore un punteggio premiale, ma solo nei casi in cui tale criterio sia stato prefigurato in sede di programmazione. In quest’ultimo caso, nel determinare l’incidenza del punteggio premiale, l’ente concedente bilancia l’interesse del promotore a conseguire il contratto con l’interesse dell’amministrazione a incentivare la presentazione di proposte migliorative. Per le proposte che riguardano progetti non oggetto di programmazione, il bando deve prevedere il criterio della prelazione.
I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.
Fonte: https://www.segnionline.it